Contratto di Rioccupazione. Di cosa parliamo?
Contratto di Rioccupazione. Scopriamolo insieme
Il contratto di rioccupazione è una misura introdotta dal decreto Sostegni bis, per incentivare, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, l’inserimento lavorativo di chi si trova in stato di disoccupazione. L’agevolazione collegata all’assunzione con tale forma contrattuale consiste in uno sgravio del 100% dei contributi INPS per 6 mesi.
Vediamo insieme come funziona, chi può beneficiarne, entro quando richiederlo.
Come funziona?
Chi può beneficiarne?
Possono essere assunti con contratto di rioccupazione le persone che si trovano in stato di disoccupazione. Si tratta, nel dettaglio, delle persone prive di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità (Did):
– allo svolgimento di attività lavorativa;
– alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Entro quanto richiederlo.
A ricevere l’agevolazione contributiva saranno solo le assunzioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate, con il titolo di “contratto di rioccupazione”, nel periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
Quali datori di lavoro possono usufruire di tale agevolazione per le assunzioni?
Possono assumere con contratto di rioccupazione i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione dei datori di lavoro domestico ed operanti nel settore agricolo.
Quale sgravio contributivo è previsto.
Ai datori di lavoro che assumono con contratto di rioccupazione è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali: pari al 100% della contribuzione INPS dovuta, con esclusione dei premi INAIL e della contribuzione ai Fondi di solidarietà, ai Fondi interprofessionali e al Fondo per il TFR; sono inoltre escluse le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle di solidarietà; per un periodo massimo di 6 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali.
Cosa accade al termine dei 6 mesi.
Terminati i 6 mesi per l’inserimento, le parti possono:
– recedere dal rapporto di lavoro, nel rispetto del termine di preavviso decorrente dal termine del periodo di inserimento;
– proseguire il rapporto come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il contratto di rioccupazione non può considerarsi validamente instaurato se si procede alla trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine in corso. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto, infatti, il lavoratore non sarebbe titolare del requisito fondamentale del contratto di rioccupazione, consistente, come sopra descritto, nello stato di disoccupazione al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro.